Default e garanzia statale sui finanziamenti bancari in epoca Covid-19

Che cosa accade quando il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia dello Stato diviene insolvente (o parzialmente insolvente)?

Il 2022 è l’anno nel quale le banche registrano i primi default sui finanziamenti garantiti da Fondo Statale (Sace / MCC) in base alla normativa emergenziale.

Può la banca negoziare in autonomia il credito oramai UTP o NPL con il debitore?

La normativa di riferimento prevede e disciplina, seppure con qualche incertezza, l’iter conseguente alla ricezione di proposte transattive formulate dal debitore insolvente e, in particolare, pone a carico dei soggetti finanziatori dei veri e propri doveri di comunicazione al “Gestore” del Fondo, sotto pena, in difetto, di inefficacia della garanzia rilasciata.

In evidente tutela della “garanzia pubblica”, il soggetto finanziatore, pertanto, non potrà sic et simpliciter procedere all’escussione di detta garanzia senza prima aver coinvolto il Gestore del Fondo nella fase delle trattative utili al raggiungimento di un accordo transattivo con il debitore che dunque dovrà essere giudicato positivamente sia dalla Banca sia dal Fondo.

In caso di accoglimento della proposta transattiva il debitore provvederà ad adempiere a quanto pattuito e verrà liberato, fermo in ogni caso il diritto della Banca ad escutere la garanzia.

Viceversa, in caso di rigetto della proposta transattiva, la Banca proseguirà con le azioni di recupero e procederà con l’escussione della garanzia; conseguentemente, il Fondo si surrogherà in tutti i diritti spettanti alla Banca e potrà rivalersi sul soggetto inadempiente per il recupero delle somme pagate, tenuto conto, peraltro, che il credito vantato dal Fondo assumerà natura pubblica e sarà assistito da privilegio generale.

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